L’addebito della separazione a uno dei due coniugi non comporta automaticamente il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge

L’addebito della separazione a uno dei due coniugi non comporta automaticamente il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge
03 Novembre 2021: L’addebito della separazione a uno dei due coniugi non comporta automaticamente il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge 03 Novembre 2021

È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22704 depositata l’11 agosto 2021.

Nel caso in questione, la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, pronunciata in sede di separazione personale tra i coniugi, era stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Roma.

In particolare, in sede di gravame, veniva confermato che nessun assegno era dovuto dal marito a favore della moglie a titolo di mantenimento, ancorché la separazione fosse stata addebitata al marito.

La moglie proponeva ricorso per Cassazione, per due motivi.

Con il primo, lamentava la nullità della sentenza impugnata perché la Corte d’appello, non considerando la disparità della situazione economica tra le parti, non aveva posto alcun assegno di mantenimento a carico del marito.

Con il secondo motivo, denunciava la nullità della pronuncia perché, nonostante la separazione fosse stata addebitata al marito, non era stato previsto alcun assegno di mantenimento a carico di quest’ultimo.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i due motivi infondati, oltreché inammissibili.

In relazione al primo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’appello, di non prevedere alcun assegno di mantenimento, fosse da condividere, in quanto presa all’esito di una comparazione della complessiva situazione reddituale dei coniugi, compresa la disponibilità della casa coniugale da parte della moglie.

In proposito, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che il quantum dell’assegno di mantenimento viene individuato a seguito di una ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi e non richiede l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare.

Con riferimento al secondo motivo, i giudici di legittimità hanno precisato che “la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente (l’assegno), e l’addebito all’altro, non determinano automaticamente il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in suo favore, dovendo concorrere anche gli altri presupposti (…) costituiti dalla mancanza (…) di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi”.

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